Tar Abruzzo

Accolto il ricorso del Consiglio nazionale degli ingegneri: no al regime di esclusiva a favore di quegli operatori che vantano un collegamento con le Università.

I Comuni devono affidare le prestazioni professionali in condizioni di parità tra i vari operatori, e non in regime di esclusiva in favore di taluni operatori qualificati dal loro collegamento con le Università.
Lo ha ribadito il Tar Abruzzo, sezione I, con la sentenza n. 476/2014 depositata il 22 maggio, con la quale sono stati accolti i ricorsi del Consiglio nazionale degli ingegneri e pertanto annullate le delibere di due comuni - Castelvecchio Subequo e Barisciano – per l’affidamento diretto di servizi di supporto tecnico (consulenza e progettazione) a due Dipartimenti universitari, al di fuori delle procedure di evidenza pubblica.
Secondo il CNI, tali servizi andavano affidati con una gara d'appalto pubblica, in ragione: a) della natura del servizio, oggettivamente rientrante tra quelli tecnici compresi nell’allegato IIA del Codice dei contratti; b) delle concrete modalità dello stesso, regolarmente retribuito; c) della non riconducibilità dell’affidamento in questione all’accordo tra Amministrazioni, stante la mancanza di interesse comune in capo ai contraenti.
Per i servizi di natura tecnica è necessaria la gara pubblica
Il Tar Abruzzo osserva che le attività di “supporto” tecnico commesse dai Comuni ai Dipartimenti universitari sono senz’altro oggettivamente riconducibili ai servizi di natura tecnica per i quali il Codice dei contratti e la normativa comunitaria in materia impongono l’affidamento mediante procedure di evidenza pubblica.
La questione si incentra quindi sulla possibilità per le Amministrazioni di stipulare tra loro accordi il cui risultato sia l’espletamento di dette attività nella prospettiva di un soddisfacimento di interessi pubblici, possibilità che costituisce, anche nella prospettiva comunitaria, una deroga all’ordinaria provvista di servizi sul mercato mediante procedura di gara.
Benché siano, nel caso di specie, indiscutibilmente ravvisabili detti interessi pubblicistici, il Collegio ha ritenuto necessario “verificare se gli stessi continuino a reggere e, eventualmente, a prevalere – così superando la prospettiva meramente mercatoria che imporrebbe il reperimento del servizio attraverso la gara - allorché una delle amministrazioni contraenti rivesta anche la qualità di operatore economico, e tali sono le Università, in quanto autorizzate a partecipare a pubbliche gare, tenuto anche conto della circostanza che i corrispettivi, nella specie, non sono, per quanto emerge dagli atti, limitati ai costi da sostenere”.
Le osservazioni della Corte Ue
Il Tar Abruzzo richiama quindi l'orientamento della Corte di Giustizia europea, secondo la quale la presenza di un “corrispettivo”, a fronte delle attività affidate, è indice della natura “professionale” dell’attività ed è logicamente compatibile solo con una prestazione che esula, ovvero è (almeno in parte) sovrabbondante rispetto al soddisfacimento di un interesse del prestatore.
Nel caso in esame, le attività previste dal contratto vengono generalmente svolte da ingegneri o architetti e, sebbene siano basate su un fondamento scientifico, non sono però qualificabili come attività di ricerca scientifica.
La Corte di Giustizia europea ha chiarito che non può costituire deroga alla normativa comunitaria l'eccezionalità degli eventi nei quali l’affidamento è maturato: anche in questo caso, l’attribuzione diretta di un appalto, di norma oggetto di procedura aperta, ristretta o negoziata con previa pubblicazione di un bando di gara, può essere consentita unicamente in presenza delle condizioni previste all’articolo 31 , punto a), lettera c) della direttiva 2004/18, condizioni non verificate nella specie, anche tenuto conto della palese mancanza del requisito dell’urgenza nel quale gli affidamenti sono maturati, dimostrata dalla stipula della Convenzione a distanza di circa due anni dall’emanazione della normativa pertinente e di circa tre dal sisma.
Alla luce di tutte queste considerazioni, il Tar Abruzzo ha quindi accolto i ricorsi riuniti del Consiglio nazionale degli ingegneri, annullando le delibere dei due comuni e dichiarando inefficaci le convenzioni.
"Fonte casaeclima.com"

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