ATOMe1: Il Collegio di Liquidazione notifica alle famiglie fatture di pagamento scadute, a pochi giorni da Natale.
Tra i debitori della società anche avvocati e professionisti che poco c'entrano con il servizio di raccolta dei rifiuti, quest'ultimo, nel 2012, non ha brillato in efficienza e puntualità.
ATTENZIONE:L'utente può difendersi e chiedere chiarimenti.
La gestione dell'ATO è stata fallimentare e la Società è in liquidazione.
Le bollette non sono complete e non indicano gli importi dovuti in maniera analitica.
Migliaia di contribuenti dei Comuni che rientrano nell’area di competenza della Società ATO ME 1 SpA, in liquidazione,stanno ricevendo raccomandate con fatture di pagamento per crediti riferiti al saldo della Tariffa d’Igiene Ambientale anno 2012.
ATTENZIONE:L'utente può difendersi e chiedere chiarimenti.
La gestione dell'ATO è stata fallimentare e la Società è in liquidazione.
Le bollette non sono complete e non indicano gli importi dovuti in maniera analitica.
Migliaia di contribuenti dei Comuni che rientrano nell’area di competenza della Società ATO ME 1 SpA, in liquidazione,stanno ricevendo raccomandate con fatture di pagamento per crediti riferiti al saldo della Tariffa d’Igiene Ambientale anno 2012.
Erano importi che rischiavano la prescrizione entro il 31 dicembre 2017, ma adesso la prescrizione si interrompe e l'utente sembra che debba pagare un non meglio precisato "conguaglio" riferito al servizio di raccolta rifiuti dell'anno 2012. Le somme, notificate agli utenti in alcuni casi oltre la data di scadenza, sarebbero state calcolate dal Collegio dei Liquidatori composto da Francesco Librizzi, Cirino Gallo e Marco Vicari, sulla scorta del Piano Finanziario Consuntivo 2012 come previsto dalla normativa vigente ed emesse senza l’addebito IVA, al contrario di come avveniva dal 2002 al 2012 allorquando l'IVA veniva calcolata illegittimamente per un'incidenza pari al 10% dell'importo. Nel 2012 è stata formulata l'ultima fatturazione,prima della messa in liquidazione e delle successive sentenze della Cassazione che stabiliscono il divieto di applicazione dell'IVA sulla TIA riferita allo smaltimento dei rifiuti. Tuttavia le fatture appena inviate a firma del responsabile del procedimento dott. Antonio Colica, non conterrebbero il dettaglio degli importi e del numero di acconti e relative somme già versate per il 2012, sarebbero inoltre state emesse addirittura in violazione del DPR 633/1972. Il legislatore ha stabilito che vige l'obbligo della descrizione delle caratteristiche della fattura, perciò il prospetto riepilogativo degli importi già versati e del numero degli acconti, prescrivendo che tale documento debba contenere una serie di elementi necessari tra cui l’indicazione specifica dei beni o servizi oggetto della prestazione. Sembra perciò che, ancora una volta,l'Emittente non avrebbe rispettato la normativa in quanto non ha fornito alcuna indicazione né sul tipo di servizio prestato, né sul quantum della prestazione. La fattura riporta difatti la generica descrizione: “Saldo TIA anno 2012”.
Non è questa la sede per analizzare la regolarità formale delle fatture, ci sono le competenti sedi presso le quali cittadini e associazioni di consumatori potranno eventualmente ricorrere. Nel frattempo però, l'utente di buona volontà ha il diritto di sollevare alcuni legittimi chiarimenti, non solamente perchè incombe sul gestore dimostrare il servizio reso e provare la propria pretesa creditoria dimostrando la corrispondenza tra il servizio fornito e il dato trascritto nella fattura,ma anche perchè è necessaria la chiarezza ai fini delle doverose verifiche da parte degli utenti sui versamenti effettivamente già pagati e da non considerare nel computo a saldo. Il Caos ATO è, a tal proposito, è tristemente conosciuto per essere spesso inciampato in solleciti per pagamenti in realtà già effettuati dagli utenti.
Tutti i cittadini siano sereni perciò, e non abbiano premura nel pagare perchè l'ATOMe1 è obbligata a specificare all'utente alcune cose prima di pretendere i pagamenti. NON SONO DOVUTE ovviamente somme per anni precedenti al 2012 a causa dell' avvenuta prescrizione quinquennale. A tal proposito è da ritenere infondata qualsiasi pretesa per "altri"crediti riferiti ad anni precedenti. Per il sollecito di pagamento riferito al 2012 è invece consentito all'utente chiedere per iscritto che vengano comunicati da ATO i dettagli riferiti al presunto credito vantato dalla Società d'Ambito in Liquidazione.
Fa ancora clamore la notizia della multa inferta al Collegio di Liquidazione da Antitrust proprio in riferimento all'attivazione "..di procedure coercitive di pagamento, attraverso l’ingiunzione fiscale per il pagamento di importi prescritti e/o dei quali non era stata verificata l’effettiva entità o l’avvenuto pagamento, e nell’opposizione di vari ostacoli, anche in sede giudiziale, all’esercizio da parte dei consumatori del proprio diritto a definire l’esatto ammontare del credito vantato da ATO ME."
Fate ordine perciò nella vostra carpetta delle ricevute dei pagamenti e raccogliete tutte le ricevute riferite al primo e secondo acconto oltre che al saldo per gli anni che vanno dal 2002 al 2013. Non abbiate premura a pagare e siate prudenti chiedendo per iscritto le precisazioni che agevolino le verifiche dell'utente. Se dovessero arrivarvi lettere ATO che vi sollecitano pagamenti riferiti a somme per "altri importi" non meglio specificati.. attenzione perchè potrebbero essere somme già prescritte. L'Antitrust ha già multato l'Ato in Liquidazione condannando i Liquidatori al pagamento delle spese e motivando il provvedimento per una conclamata "attività contraria alla diligenza professionale e idonea a determinare un indebito condizionamento nel consumatore" derivante dal timore dell’esecuzione forzata sui propri beni.É possibile perciò, va ripeturo, rispondere ai solleciti chiedendo chiarimenti sui pagamenti effettuati e gli importi da versare. In attesa che l'ATO fornisca risposta analitica, l'utente puó sospendere ogni pagamento.
"Erano importi che rischiavano la prescrizione entro il 31 dicembre 2017", a me hanno notificato l'avviso il 10-02-2018, è dunque prescritta la somma che mi richiede l'ATO? Cosa devo fare per far valere questa prescrizione?
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