Il Collegio di Liquidazione con un comunicato a firma del Presidente, rende nota la notizia delle dimissioni della RUP, attualmente Responsabile del Servizio Finanziario del Comune di Acquedolci.
L'ATO in Liquidazione deve pure rimborsare i contribuenti che hanno pagato l'IVA.
Revocato il Bando di Gara da 10 milioni di euro relativo all'affidamento del servizio di recupero crediti della Società d'Ambito in liquidazione.
Sul punto della revoca del Bando di Gara per l'Affidamento del Servizio di Recupero Crediti pianificato dal Collegio di Liquidazione, le prime reazioni giungono da Giuseppe Salerno che negli scorsi mesi aveva chiesto un accesso agli atti in materia di incarichi legali disposti dall'Società d'Ambito. Salerno sostiene che "dopo la nomina volontaria dei liquidatori dell'ATO,è inquietante osservare, documenti alla mano, il proliferare degli incarichi a parecchie cifre indirizzati a legali di Acquedolci o che lavorano presso studi di Acquedolci.Uno solo di questi incarichi, come posso affermare dopo avere avuto accesso agli atti presso l'ATO, ammonta a 48mila euro.Sempre dopo la costituzione e la nomina del Collegio dei Liquidatori, si è assistito all'incredibile vicenda del licenziamento di nove impiegati dell'ATO1, persone già dotate di comprovata esperienza nel settore e preparazione specifica. Alla fine-continua Salerno-dopo che il Giudice del Lavoro di Patti si è già espresso in favore dei nove lavoratori che quasi sicuramente dovrano per legge essere richiamati in servizio, si potrà assistere ad un doppio costo a carico dei contribuenti.In ultimo siamo giunti al triste epilogo che vedeva un'azienda esterna incaricata alla riscossione per un costo di 10milioni di euro."
A proposito delle ultime novità, riguardo al bando di gara per l'Affidamento del Servizio di Recupero Crediti e in ultimo le dimissioni della RUP e la revoca del Bando, Giuseppe Salerno commenta che "è singolare notare che, mentre nel resto d'Italia e della regione Sicilia, si cerca di smantellare enti quali Equitalia e Sicilia Tributi, nelle aziende dove in qualche modo è presente l'avv. Cirino Gallo, si cerchi di esternalizzare questo tipo di servizi, rivolgendosi addirittura ad aziende nell'occhio del ciclone, quali la SOGET S.P.A. (come ho già dichiarato in un comizio),azienda dichiarata insolvente dalla Cassazione Civile a Sezioni Riunite e che vede il proprio presidente indagato per gravi reati. Sarebbe interessante sapere se il RUP dimissionario avesse un curriculum vitae e una preparazione specifica a comprendere i contenuti tecnico-specifici del Capitolato d'Appalto e come mai e per quale misterioso motivo abbia rassegnato le proprie dimissioni dal prestigioso incarico."
"Recupero dell'evasione e dell'elusione della Tariffa del Servizio di gestione dei rifiuti urbani e attività di recupero stragiudiziale e riscossione coattiva dei relativi crediti"..
L'ATO in Liquidazione deve restituire l'IVA.
Per la Cassazione la tariffa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani non può essere assoggettata all'Imposta sul Valore Aggiunto in quanto ha natura tributaria. Adesso gli utenti possono chiedere il rimborso di quanto indebitamente versato.
Brutte notizie per il Collegio dei Liquidatori, del quale fa anche parte il sindaco di Acquedolci avv. Cirino Gallo. Piuttosto che chiedere ai contribuenti denaro cercando di recuperare i crediti non riscossi e non prescritti, attraverso una società terza, il Collegio dovrà adeguarsi velocemente alle recenti pronunce della Cassazione e provvedere a rimborsare l'IVA a tutti i contribuenti che negli anni hanno pagato le bollette e hanno perciò maturato il diritto ad ottenere il rimborso per le somme non dovute. La Società d'Ambito, perciò,è obbligata a rimborsare gli utenti che ne faranno richiesta.
L’Iva sulla tassa sui rifiuti non è dovuta. Lo stabilisce la Cassazione in virtù del fatto che, per legge, nessuna tassa può essere soggetta ad IVA.
L'ATO è tenuta a rimborsare gli importi indebitamente riscossi negli anni. La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 5078/2016 depositata il 16 marzo 2016, ha di fatto dichiarato l’illegittimità del valore aggiunto sulla tassa sui rifiuti.
Pagare l’iva anche sulla tassa sui rifiuti (TIA o TARES che sia) è illecito, si tratterebbe di pagare un’imposta sull’imposta. Su questo Blog ripetiamo da anni questo concetto che adesso trova ulteriori conferme nelle recenti pronunce della Suprema Corte, che ribadiscono quanto già affermato in precedenza. Una imposta non costituisce mai base imponibile per un’altra imposta. Sarebbe meglio quindi controllare se l’IVA sia stata applicata sulle cartelle relative alla tassa sui rifiuti degli ultimi 10 anni e in tal caso chiederne il rimborso. Un bel grattacapo per il Collegio dei Liquidatori che,adesso, si ritrova da una parte una massa di crediti non prescritti, riferiti agli anni 2012-2013 da recuperare prima che cadano in prescrizione, dall'altro lato, invece, dovrà far fronte alle richieste di contribuenti e associazioni di consumatori che hanno pagato bollette gravate daIVA e che adesso, pronunce della Cassazione alla mano, invocheranno a giusto titolo il rimborso di quanto non dovuto. Negli ultimi mesi, anche ad Acquedolci, alcuni contribuenti hanno già chiesto un ricalcolo degli importi non prescritti gravati da IVA non dovuta.
Purtroppo in Italia le istituzioni locali e nazionali spesso cadono in errori banali (voluti e non), e bisogna quindi essere attenti e prudenti prima di precipitarsi a pagare.
Tra il dare e l'avere l'ATO dovrà procedere al ricalcolo degli importi da recuperare e dovrà anche procedere al rimborso degli importi versati e non dovuti. Già nel 1997,quando ancora gli ATO non esistevano, la Cassazione aveva chiarito che un tributo non può gravare su un altro tributo simile, a meno che non sia la legge a prevederlo.
L’IVA sulla tassa dei rifiuti è stata successivamente dichiarata illegittima nel 2009 dalla Corte Costituzionale e confermata definitivamente dalla stessa nel 2012. La Società d'ambito ha però continuato (e continua) ad inviare le richieste di pagamento calcolando la maggiorazione per l'IVA che in definitiva non è dovuta.
In sostanza, si legge nella sentenza, che la tariffa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani non può essere assoggettata ad Iva in quanto ha natura tributaria, mentre l’imposta sul valore aggiunto mira a colpire la capacità contributiva che si manifesta quando si acquisiscono beni o servizi versando un corrispettivo, in linea con la previsione ex art. 3 d.p.r. n. 633/1972, non quando si paga un’imposta, anche se destinata a finanziare un servizio da cui trae benefici lo stesso contribuente.
E' stato stabilito che la somma dovuta dai cittadini per la raccolta e lo smaltimento della spazzatura è una tassa e non una tariffa. Una sentenza molto importante che stabilisce un principio importante. Se la bolletta sui rifiuti fosse una tariffa, sulle bollette si potrebbe applicare l’IVA, ma questo diventa illegittimo se si tratta di una tassa, come la Cassazione ha chiarito Per richiedere il rimborso dell’IVA il cittadino, dopo aver appurato di averla pagata ingiustamente, deve richiedere il rimborso per iscritto corredando la richiesta della documentazione necessaria ed ottenere quanto indebitamente versato negli anni.
(E.C.)
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