La Legge Regionale 31/1986 ha fatto naufragare l'oscuro tentantivo per mandare a casa alcuni consiglieri di opposizione...

Tutto va in fumo! L'elaborata strategia si trasforma in tentativo sgangherato, complice l'"ignorantia legis". Salerno rimane al suo posto.
Sembra che l'ultimo Consiglio svoltosi l'8 aprile e convocato il giorno 1, sarebbe dovuto essere fatto il 4.
Un errore clamoroso fa venire meno tutta la procedura attivata in Marzo. L'iter non è stato completato, i tempi previsti dalla norma non sono stati rispettati e perciò l'intero impianto delle contestazioni decade impietosamente. Cosa emerge? Emerge tanta superficialità e forse sarebbe il caso che si cominci ad agire seriamente per il paese lasciato in totale abbandono e con consiglieri comunali assenti e disinteressati che ogni anno costano oltre 5 mila euro.In un paese in declino, si assiste da troppi mesi a Consigli Comunali dove si discute all'infinito di vicende personali mentre  l'interesse del paese sembra essere secondario.
-l'approfondimento-
Da 40 giorni nessun segnale di attività del Consiglio. 
Cosa prevede la normativa?
Nella Convocazione del Consiglio dello scorso 8 marzo veniva richiamata la legge regionale 31/1986 e più precisamente l'art.14, commi 3 e 8. Questo articolo disciplina i termini e le procedure in materia di Ineleggibilità e Incompatibilità dei Consiglieri Comunali. Quello che interessa  nel  nostro caso sono le vicende legate ad alcune cause di incompatibilità mosse in Consiglio.
L'articolo richiamato stabilisce tra le altre cose che:"[...] Quando successivamente all'elezione si verifichi qualcuna delle condizioni previste dalla presente legge come causa di ineleggibilità ovvero esista al momento dell'elezione o si verifichi successivamente qualcuna delle condizioni di incompatibilità previste dalla presente legge il Consiglio di cui l'interessato fa parte gliela contesta." (è quello che è accaduto nel Consiglio Comunale del 14 marzo, durante il quale erano state sollevate le Contestazioni di Incompatibilità per i consiglieri Salerno, Oriti e Barone. )
Il 29 marzo, a distanza di 15 giorni dall'ultimo Consiglio, i consiglieri Oriti, Scaffidi Fonti, Salerno, Barone e Condipodaro chiedevano la revoca in autotutela delle Delibere poste all'Ordine del Giorno e discusse nella seduta del 14 marzo e la convocazione con i caratteri dell' Urgenza di una apposita seduta del Consiglio. il tempo passa...si attende la convocazione.
Il primo aprile il presidente del Consiglio Carcione convocava di nuovo il Consiglio e poneva all'ordine del Giorno l'esame delle Osservazioni e la deliberazione definitiva in ordine alla contestazione di incompatibilità. Il Consiglio si teneva però l'8 aprile (il 7 non c'erano i numeri) e prendeva atto del venir meno della situazione di incompatibilità del cons. Barone per rinuncia alla lite pendente che determinava l'incompatibilità mossa al consigliere. 
La norma continua:"Il consigliere ha dieci giorni di tempo per formulare osservazioni o per eliminare le cause di ineleggibilità o di incompatibilità. [...] . Entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma precedente (perciò entro il giorno 4 aprile) il Consiglio delibera definitivamente e, ove ritenga sussistente la causa di ineleggibilità o di incompatibilità, invita il consigliere a rimuoverla o ad esprimere, se del caso, la opzione per la carica che intende conservare (il Consiglio si svolge però l'8 aprile in ritardo). Qualora il consigliere non vi provveda entro i successivi dieci giorni (perciò entro il 14 aprile) il Consiglio lo dichiara decaduto (questa deliberazione non esiste e non esiste neppure la presa d'atto del venir meno della situazione di incompatibilità del cons.Oriti che ha rinunciato alla lite pendente che determinava l'incompatibilità mossagli). 
A questo punto perciò risulta che l'unico incompatibile sarebbe dovuto essere il cons. Salerno che abilmente non si è dimesso. "Contro la deliberazione adottata dal Consiglio- continua la norma-è ammesso ricorso giurisdizionale al tribunale competente per territorio. La deliberazione deve essere, nel giorno successivo, depositata nella segreteria del Consiglio e notificata, entro i cinque giorni successivi, a colui che sia stato dichiarato decaduto. Le deliberazioni di cui al presente articolo sono adottate di ufficio o su istanza di qualsiasi elettore." Quest'ultima ipotesi si è verificata, perchè nei giorni successivi all'ultimo Consiglio svoltosi in aprile, un cittadino ha posto la questione di incompatibilità nei confronti di un consigliere comunale di Maggioranza. Il Consiglio però non si è più svolto e questo fatto espone il Presidente del Consiglio ad una omissione perchè continua a non convocare un Consiglio che avrebbe dovuto prendere atto del venir meno della causa di incompatibilità contestata ad un consigliere, dichiarare definitivamente entro i termini previsti la decadenza del Consigliere incompatibile, attivare il procedimento di verifica della situazione di incompatibilità del consigliere di Maggioranza sollevata da un elettore (ai sensi dell'art.14 comma 8 legge regionale 31/1986), discutere i punti all'OdG non trattati, dare seguito alla richiesta dei consiglieri di Opposizione i quali -il 29 marzo-chiedevano la revoca in autotutela delle Delibere poste all'Ordine del Giorno e discusse nella seduta del 14 marzo e trattare tutti glia altri numerosi punti posti all'Ordine del Giorno e mai discussi.
"..entro i successivi dieci giorni il Consiglio lo dichiara decaduto." 
Ma il consigliere è decaduto? risposta: NO.
Dall'8 aprile ad oggi (40 giorni) il Consiglio non si è più svolto. Pertanto la dichiarazione di decadenza nei confronti del cons. Salerno, dichiarazione che doveva essere definitivamente votata entro il 14 aprile- è stata travolta dal decorrere dei termini previsti dalla normativa richiamata. L'errore sembra essere di chi ha sbagliato a contare i giorni e ha convocato il Consiglio in ritardo e successivamente non lo ha più convocato negli ultimi 40 giorni ad oggi.

(E.C.)

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