Nonostante il Decreto legislativo del 3 aprile 2006, n. 152, preveda la tutela dall’inquinamento atmosferico, quello generato dalle fonti elettromagnetiche resta disciplinato dalla legge quadro speciale, 22 febbraio 2001, n. 36.
Ciò in ragione sia delle loro particolari caratteristiche fisiche, sia della competenza statale, esclusiva, ad individuare i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità a garanzia della popolazione e dei lavoratori esposti, lasciando alle regioni solo il potere di fissare i criteri di localizzazione degli impianti e di incentivare l’impiego delle migliori tecnologie per la loro realizzazione.
Ciò in ragione sia delle loro particolari caratteristiche fisiche, sia della competenza statale, esclusiva, ad individuare i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità a garanzia della popolazione e dei lavoratori esposti, lasciando alle regioni solo il potere di fissare i criteri di localizzazione degli impianti e di incentivare l’impiego delle migliori tecnologie per la loro realizzazione.
Allo scopo di rilevare i livelli di immissione presenti nell’ambiente, la legge 36 prevedeva, entro 120 giorni dalla sua entrata in vigore, all’art. 4, comma 1, lett. c), l’istituzione del Catasto nazionale delle sorgenti fisse e mobili dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici e delle zone territoriali interessate, demandandone il compito al ministero dell’Ambiente, sentiti quello della Sanità e dell’Industria, oltre che quelli delle Comunicazioni, dei Lavori Pubblici, dei Trasporti, della Difesa e dell’Interno, per quanto concerne le modalità di inserimento dei dati relativi, rispettivamente a:
- sorgenti fisse connesse ad impianti, sistemi ed apparecchiature radioelettrici per usi civili di telecomunicazioni;
- elettrodotti;
- impianti di trasporto;
- sorgenti fisse connesse ad impianti, sistemi ed apparecchiature per usi militari e delle forze di polizia.
A distanza di tredici anni, il ministero dell’Ambiente con Decreto ministeriale del 13 febbraio 2014, pubblicato in Gazzetta ufficiale dell'11 marzo 2014, n. 58, nell'ambito del Sistema informativo e di monitoraggio ambientale (Sina), ha istituito il Catasto nazionale in questione, realizzato e gestito in via informatica dal medesimo dicastero tramite l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (Ispra) e secondo i criteri tecnici contenuti nell’allegato al decreto e da dettagliarsi con futuri decreti attuativi.
In materia di esposizione ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, il Catasto Nazionale permette la produzione di informazioni per le attività di monitoraggio e controllo ambientale necessarie a:
a) fornire supporto alle decisioni riguardante l'ambiente ed il territorio;
b) consentire di costruire indicatori ed indici di esposizione che forniscano la rappresentazione più efficace dello stato ambientale;
c) costituire supporto informativo utile per la valutazione d'impatto di nuove singole sorgenti o per la pianificazione complessiva dell'installazione di nuove sorgenti;
d) fornire supporto alle Pubbliche Amministrazioni in fase di procedimenti autorizzativi in materia di edilizia, in relazione alle fasce di rispetto, ai sensi dell'art. 6, comma 1 del Dpcm 8 luglio 2003 (50 Hz);
e) conoscere l'ubicazione delle sorgenti sul territorio;
f) conoscere le caratteristiche tecniche delle sorgenti;
g) identificare i gestori degli impianti nel rispetto della normativa esistente sulla riservatezza e sulla tutela dei dati personali;
h) costruire le mappe territoriali di campo elettrico e magnetico, per rappresentare lo stato dell'ambiente.
Il Catasto nazionale, secondo quanto già previsto dalla legge 36 cit., opera in coordinamento con quelli regionali cui è collegato in via telematica e dai quali acquisisce i dati e/o le informazioni inerenti ciascun territorio.
A loro volta, i Catasti regionali possono accedere ai dati contenuti in quello nazionale, secondo le modalità indicate nel D.lgs. 19 agosto 2005, n. 195, allo scopo di contemperare le esigenze informative, con quelle di segretezza e riservatezza.
Il Decreto ministeriale del 13 febbraio 2014 dispone che i dati contenuti nel Catasto nazionale, definiti secondo gli standard riportati nel relativo allegato, siano omogenei, sia per tipologia, sia per struttura relazionale, così da essere fruibili e confrontabili tra loro e con quelli regionali.
Essi devono essere messi a disposizione del pubblico e diffusi in formati facilmente consultabili ed accessibili, anche attraverso i mezzi di telecomunicazione e gli strumenti informatici e, a cura della Direzione generale per le valutazioni ambientali (Dva) del ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, saranno pubblicati sul Geoportale Nazionale (portale della Dva dedicato alle valutazioni ambientali) e sul portale di Ispra.
"Fonte Geometri.info"
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