ACQUEDOLCI: ACQUA NON POTABILE. Disagi per oltre 2 mila famiglie.

Diramato un Avviso a firma del vicesindaco Salvatore Natoli.

L'acqua erogata a giorni alterni non è più neppure potabile.
Divieto di utilizzo per fini alimentari . Era già accaduto in Aprile e l'emergenza era durata oltre 15 giorni. 
Comune inadempiente nei confronti dei cittadini? L'utente può pagare fino al 50% in meno, lo stabilisce la Cassazione.
Il divieto scaturisce dalla necessità di procedere alla pulizia e clorazione straordinaria degli impianti del Civico Acquedotto (sorgente, serbatoi e tubazioni). Sussiste perciò una situazione igienica non sicura.L'Amministrazione ha omesso la pubblicazione delle motivazioni che hanno comportato l'emissione del divieto di utilizzo dell'acqua. Nel frattempo è stata disposta dopo circa 4 mesi, la riparazione della valvola elettrica del civico acquedotto che non era funzionante. In paese l'emergenza idrica si protrae da agosto con l'erogazione a giorni alterni e spesso il malfunzionamento della valvola elettrica ha causato enormi problemi a famiglie ed attività commerciali. Adesso si sovrappone il problema della potabilità dell'acqua che, per la seconda volta nel 2016, non potrà essere utilizzata a scopi alimentari fino a quando non verrà diramata una nuova disposizione. La durata dell'emergenza in atto è perciò indeterminata e le famiglie,pur pagando la bolletta dell'acqua, non possono usufruire di un servizio ottimale. L'acqua del rubinetto potrà essere utilizzata solo per l'igiene personale e la pulizia della casa . 
ACQUA NON POTABILE? 
La CASSAZIONE ha stabilito che l'utente può pagare il 50% della bolletta.
Il servizio di erogazione "se non viene adempiuto correttamente, comporta la restituzione dei soldi versati".Secondo le recenti pronunce della Cassazione, cui si sono uniformati i tribunali italiani, la bolletta riferita al Canone Idrico può essere pagata a metà se l'acqua non è potabile e l'utente ha diritto al risarcimento di quanto già versato. E' previsto addirittura il risarcimento del danno oltre la riduzione delle bollette dell’acqua se dai rubinetti esce acqua non potabile. Dopo numerose sentenze di giudici di primo grado,tra i quali va ricordata la sentenza del giudice di Patti che lo scorso novembre si era pronuniciato sul caso di San Giorgio di Gioiosa Marea, anche da parte della Cassazione è stato stabilito che se l’acqua che esce dal rubinetto dell’abitazione non è potabile, l’utente ha diritto dalla riduzione del canone e al risarcimento dell'eventuale danno. La Suprema Corte accorda l’agognato taglio delle bollette a tutti quei Comuni ove il servizio idrico è inadempiente  rispetto al contratto di somministrazione.
Già lo scorso anno la Cassazione aveva ricordato che la bolletta dell’acqua non è una tassa, ma un canone per un servizio che, se non viene adempiuto correttamente, comporta la restituzione dei soldi versati oltre il 50% e l'eventuale risarcimento del danno per avere costretto ad approvvigionarsi a fonti alternative e, magari, più costose (si pensi alle bottiglie d’acqua del supermercato).
L'Approfondimento
Chiedere il  rimborso, la riduzione o in alternativa il ricalcolo proporzionato alla durata del disservizio.
Adesso i cittadini potrebbero chiedere il rimborso per la bolletta del 2016. Il Tribunale di Patti ha già recepito la pronuncia della Suprema Corte con la sentenza n. 30/09 disponendo la riduzione in misura pari al 50% del pagamento relativo al canone idrico per il periodo in cui l'erogazione dell'acqua integra "inesatto adempimento contrattuale del Comune".

La vicenda è stata sollevata da due cittadini di Gioiosa Marea, residenti a San Giorgio, che si erano rivolti al giudice, ritenendo che il Comune risultasse inadempiente nei loro confronti in quanto titolari di contratto di somministrazione di acqua potabile, mentre veniva erogata acqua non potabile. Il non esatto adempimento della prestazione determina l’alterazione del nesso di reciprocità che lega le prestazioni in un contratto legittimando la riduzione del corrispettivo. Infatti, si legge nella sentenza “E’ principio cardine della disciplina contrattualistica che la prestazione non solo deve essere adempiuta ma deve essere anche adempiuta in modo esatto avendo riguardo sia all’oggetto che alle modalità di esecuzione ovvero alla diligenza, prudenza, perizia, diligenza. Nel caso di specie il Comune ha somministrato agli utenti acqua non potabile: a ciò consegue, come già correttamente rilevato dal giudice di prime cure, che la prestazione sia stata adempiuta in modo parziale avendo privato gli utenti del servizio di somministrazione di acqua potabile”.

(E.C.)

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